La Commissione alloggi decide i ricorsi e esprime parere sulle proposte di annullamento e decadenza dall’assegnazione. E’ disciplinata dall’articolo 33 della legge regionale, che si riporta.
1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce presso ogni ATER la commissione alloggi, che dura in carica cinque anni, composta da:
a) un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, od equiparata, esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente;
b) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
c) il sindaco del comune interessato o un suo delegato e, ove necessario, il legale rappresentante dell’ente o dell’azienda proprietari di alloggi di ERP o suo delegato;
d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, designato d’intesa fra le medesime;
e) un dipendente dell’ATER.
2. Ai fini della costituzione della commissione è sufficiente la designazione di due componenti, oltre a quello di cui al comma 1, lettera a). Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono designati i componenti supplenti che partecipano alla commissione in caso di assenza o impedimento dei titolari.
3. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese, debitamente documentate.
4. L’onere finanziario di cui al comma 3 è a carico dei comuni e dell’ATER ed è fra gli stessi ripartito in proporzione al numero dei ricorsi e dei pareri espressi.
5. La Commissione:
a) decide i ricorsi relativi al procedimento di formazione della graduatoria, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2;
b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di annullamento e decadenza dall’assegnazione, di cui agli articoli 31 e 32, nonché sul mancato rinnovo dei contratti di locazione.